Art. 26.
(Teatri storici).

      1. La qualifica di «teatro storico» è attribuita dal Ministro dei beni e delle attività culturali, su proposta della regione e del comune in cui il teatro ha sede, sentita la commissione consultiva per la musica di cui all'articolo 1, comma 59, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito,

 

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con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650.
      2. Sono definiti teatri storici le persone giuridiche private, caratterizzate dalla stabilità del luogo teatrale di svolgimento della propria attività, con riferimento a un'accertata e significativa tradizione di produzione e di presenza musicali.
      3. Ai fini del riconoscimento di cui ai commi 1 e 2, il Ministro dei beni e delle attività culturali tiene conto dei seguenti princìpi:

          a) individuazione di uno specifico luogo teatrale destinato alla produzione di opere, di concerti ed eventualmente di altre attività musicali;

          b) possesso di uno statuto che presenti garanzie volte ad assicurare la libertà dell'espressione artistica e delle scelte culturali, nonché l'assenza di fini di lucro;

          c) presenza della direzione artistica, affidata a personalità del mondo musicale di elevato profilo culturale;

          d) entità dell'apporto dei soggetti partecipanti complessivamente non inferiore alla misura annuale previamente definita dal Centro nazionale per la musica con propria deliberazione.

      4. Il Ministro dei beni e delle attività culturali, sentiti la regione e il comune in cui il teatro ha sede e verificato il possesso dei requisiti previsti dai commi 2 e 3, procede, ogni tre anni, alla conferma della qualifica di teatro storico.
      5. In via transitoria, per il primo triennio decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge, la qualifica di teatro storico è attribuita ai soggetti già titolari della qualifica di «teatro di tradizione» ai sensi dell'articolo 28 della legge 14 agosto 1967, n.800, e successive modificazioni.
      6. Al fine di agevolare la costituzione del proprio patrimonio, i teatri di tradizione, già riconosciuti ai sensi dell'articolo 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800, e successive modificazioni, sono autorizzati a destinare a tale scopo una quota non superiore al 2 per cento delle sovvenzioni pubbliche ricevute per i due trienni successivi

 

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alla data di entrata in vigore della presente legge.